Protezione civile

 Meccanismo-unionale 2014 2020

 Prevede tre tipi di azione:

· Prevenzione

· Preparazione

· Risposta

Azioni di Prevenzione
Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione:

· agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni;

· sostiene e promuove l'attività di valutazione e mappatura del rischio da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di migliori prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

· elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e antropiche cui l'Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d'intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;

· incoraggia uno scambio di buone prassi sulla preparazione dei sistemi nazionali di protezione civile a far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici;

· promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione dell'attività di gestione dei rischi da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

· raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro 22 dicembre 2014, linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;

· riferisce periodicamente, al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti;

· promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;

· mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi e sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione e educazione;

· promuove misure di prevenzione negli Stati membri e nei paesi terzi attraverso la condivisione di buone prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di interesse comune; e

· in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di prevenzione complementari e di supporto.

 

Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può inviare sul posto una squadra di esperti al fine di fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione.

Gestione dei rischi
Per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e di buone prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:

· effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi di rilievo in esse contenuti entro 22 dicembre 2015 e successivamente ogni tre anni;

· elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

· mettono a disposizione della Commissione la valutazione delle rispettive capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni dopo la messa a punto delle pertinenti linee guida di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo; e

· partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi.

Azioni di preparazione generali della Commissione
La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

· gestisce l'ERCC;

· gestisce un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) che assicura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;

· contribuisce allo sviluppo e alla migliore integrazione di sistemi transnazionali di rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida, nonché per promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il loro collegamento con l'ERCC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio e rilevamento esistenti e futuri;

· predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di:

· valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell'ambito del meccanismo unionale nello Stato che chiede assistenza;

ii) facilitare, se necessario, il coordinamento sul posto dell'assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le competenti autorità dello Stato che chiede assistenza;
iii) fornire consulenza allo Stato richiedente sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;

· predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle suddette squadre di esperti;

· sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l'ERCC nel monitoraggio, nelle azioni di informazione e nella facilitazione del coordinamento;

· facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione;

· sostiene gli sforzi intesi a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale;

· adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull'esperienza operativa;

· sostiene l'istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell'Unione; e

· in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari.

Azioni generali di preparazione degli Stati membri
Gli Stati membri si adoperano, su base volontaria, per costituire moduli, in particolare al fine di rispondere alle necessità prioritarie di intervento o di supporto nell'ambito del meccanismo unionale.
Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli, altri mezzi di risposta e esperti che potrebbero essere messi a disposizione per interventi su richiesta tramite il meccanismo unionale. Essi tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o degli altri mezzi di risposta può dipendere dal tipo di catastrofe e dalle particolari necessità che derivano dalla catastrofe.
I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri e:

· sono in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori d'intervento conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i) essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e
ii) operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

· sono interoperabili con altri moduli;

· svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità;

· sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del funzionamento di moduli;

· sono in grado di cooperare con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, se del caso.

Gli Stati membri individuano in anticipo, su base volontaria, gli esperti che potrebbero essere inviati quali membri delle squadre di esperti.
Gli Stati membri considerano la possibilità di fornire, se necessario, altri mezzi di risposta, che potrebbero essere messi a disposizione dai servizi competenti o che possono essere forniti da organizzazioni non governative e altri organismi competenti.

Altri mezzi di risposta possono includere risorse di uno o più Stati membri e, se del caso, sono in grado di:

· svolgere compiti predefiniti nel settore della risposta conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i) essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e
ii) operare, se necessario, in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

· cooperare, a seconda dei casi, con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari pertinenti da utilizzare in ultima istanza nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altri mezzi di risposta che essi mettono a disposizione per l'assistenza tramite il meccanismo unionale e provvedono ad aggiornare queste informazioni se necessario.
Gli Stati membri designano i punti di contatto e ne informano la Commissione e intraprendono le azioni di preparazione appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante. Adottano, inoltre, le misure appropriate per assicurare il trasporto tempestivo dell'assistenza da essi offerta.

Capacità europea di risposta emergenziale 
È istituita una capacità europea di risposta emergenziale (EERC). È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.
La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'EERC ('obiettivi del dispositivo'). Determina i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che gli Stati membri impegnano nell'ambito dell'EERC. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei rispettivi mezzi di risposta e definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC.
Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che impegnano nell'ambito dell'EERC. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati. 6. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC rimangono sempre a disposizione a fini nazionali e sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione.
Ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione. La Commissione facilita, ove necessario, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una conoscenza pubblica adeguata agli interventi cui partecipa l'EERC.
Azioni finanziabili
Azioni generali ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi:

· studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni;

· formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie;

· attività di monitoraggio, stima e valutazione;

· informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile;

· elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione;

· attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.

Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a:

· cofinanziare progetti, studi, workshop, sondaggi e azioni e attività analoghe;

· cofinanziare le valutazioni inter pares;

· mantenere le funzioni dell'ERCC, conformemente

· preparare la mobilitazione e l'invio di squadre di esperti e sviluppare e mantenere una capacità di intervento tramite una rete di esperti formati a tale scopo provenienti dagli Stati membri;

· creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che consentono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo unionale;

· contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionalidi rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS. Questi sistemi tengono conto di e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri;

· pianificare operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale;

· supportare le attività di preparazione;

· sviluppare l'EERC;

· individuare le carenze dell'EERC e sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali carenze cofinanziando nuovi mezzi di risposta, fino a un massimo del 20 % dei costi ammissibili, a condizione che:

i) la necessità di nuovi mezzi sia confermata da valutazioni dei rischi;
ii) il processo di individuazione delle carenze di cui all'articolo 12 dimostri che gli Stati membri non dispongono di tali mezzi;iii) tali mezzi siano sviluppati dagli Stati membri o singolarmente o in consorzio;

iv) tali mezzi siano impegnati nel pool volontario per un periodo minimo di due anni; e

v) tale cofinanziamento di siffatti mezzi sia economicamente vantaggioso.

Ove opportuno, la preferenza è accordata ai consorzi di Stati membri che cooperano per un rischio comune;

· garantire la disponibilità del supporto logistico per le squadre di esperti;

· facilitare il coordinamento del preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione a;

· supportare la prestazione di consulenza su misure di prevenzione e preparazione attraverso l'invio di una squadra di esperti sul posto, su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazione Unite o relative agenzie.

Azioni di risposta ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:
invio di squadre di esperti e supporto logistico e invio di esperti ;

· in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto;

· in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Azioni ammissibili connesse a attrezzature e risorse di trasporto
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni che consentono l'accesso ad attrezzature e risorse di trasporto nell'ambito del meccanismo unionale:

· fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;

· assistere gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone loro l'accesso;
assistere gli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

· finanziare le risorse di trasporto necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofi. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se sussistono i seguenti criteri:

i) una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo unionale;
ii) le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della reazione alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale;

iii) l'assistenza corrisponde alle necessità individuate dall'ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;

iv) l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o relative agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente;

v) l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, la risposta umanitaria globale dell'Unione.

Paesi partecipanti:

Persone giuridiche, di diritto pubblico o privato

Obiettivi:

Il meccanismo unionale di protezione civile (il 'meccanismo unionale') è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

Sostituisce due precedenti direttive sullo strumento finanziario e il meccanismo di protezione civile europei, adottate nel 2007 e in vigore fino al 31 dicembre 2013
Mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.

Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.
Il meccanismo unionale sostiene, integra e facilita il coordinamento dell'azione degli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi specifici comuni:

· conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti;

· migliorare la preparazione a livello di Stato membro e dell'Unione in risposta alle catastrofi;

· facilitare una risposta rapida e efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti; e

· rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi.

Beneficiari:

Enti pubblici e privati dei seguenti Paesi:

· Stati Membri UE

· Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;

· Paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.

Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria anche i paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parte della PEV, nella misura in cui tale assistenza finanziaria è complementare ai finanziamenti disponibili conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) e conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento europeo di vicinato.

Le organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti con l'Unione.

Finanziamento:

La dotazione finanziaria prevista: 368.248 milioni di euro di cui 223 776 000 EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 'Sicurezza e cittadinanza' del quadro finanziario pluriennale e 144 652 000 EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 'Europa globale'.

Durata:

2014-2020

Documentazione:

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013

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