
Il 20 ottobre 2026, la Commissione Europea ha annunciato l'apertura di un procedimento formale nei confronti di Booking.com (piattaforma di prenotazione alberghiera) con l’obiettivo di verificare la violazione di legge sui servizi digitali (Digital Services Act - DSA) in merito alla gestione delle truffe, alla protezione dei dati degli utenti e alla trasparenza pubblicitaria.
La decisione fa seguito a una serie di analisi preliminari condotte sui rapporti di valutazione dei rischi presentati da Booking.com nel corso dell'ultimo triennio e sulle risposte fornite dal colosso del web alle richieste formali di informazioni inviate da Bruxelles tra il 2025 e il 2026. L'esecutivo europeo si muove in stretta coordinazione con l'Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM), l'organo di vigilanza nazionale del Paese in cui la piattaforma ha la propria sede legale.
L’indagine indaga in particolare su tre macro-aree che incidono direttamente sulla sicurezza e sui diritti dei consumatori europei:
- Contenuti e annunci falsi: Verifica se la piattaforma abbia fatto abbastanza per bloccare e rimuovere le inserzioni ingannevoli, come le offerte di strutture inesistenti o i furti d'identità dei gestori.
- Sicurezza dei dati e phishing: Controllo dei sistemi di messaggistica interni per capire se ci siano falle che permettono a truffatori di intercettare i dati degli utenti ed estorcere pagamenti fraudolenti.
- Trasparenza pubblicitaria: Accertamento sulla chiarezza degli annunci sponsorizzati; gli utenti devono poter riconoscere facilmente gli hotel che hanno pagato una commissione più alta per apparire in cima ai risultati di ricerca.
In caso le accuse dovessero trovare conferma, l'operato di Booking.com configurerebbe una violazione degli articoli 34, 35 e 26 del DSA, norme nate per costringere le grandissime piattaforme online a mappare e neutralizzare i rischi legati ai propri servizi. La Commissione Europea procederà ora a raccogliere ulteriori elementi di prova tramite ispezioni, interviste e nuove richieste di informazioni, riservandosi il potere di adottare misure provvisorie o di accettare impegni vincolanti da parte della società per risolvere le criticità contestate.
Fonte Commissione europea.